LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 gennaio 1992, n. 1

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/01/1992
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 3
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall' articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una sola forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti, per l' esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili:
a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo;
b) lire 600.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi fino a cinque consiglieri; lire 500.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a dieci consiglieri; lire 400.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi oltre dieci consiglieri:

Al gruppo misto composto da meno di tre consiglieri l' importo mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene commisurato in ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto. >>.