LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

CAPO IV
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 8
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere su rendicontazione ed a titolo di rimborso al Ministero del tesoro le spese sostenute dal 19 aprile al 31 dicembre 1990 dall' Ufficio stralcio di cui all' articolo 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per gli oneri del personale, per l' erogazione dei servizi e per le attività già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70.
2. Gli oneri conseguenti all' applicazione del comma 1, relativi al personale ivi citato, pari a lire 350 milioni, fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
3. Per il rimborso degli oneri relativi all' erogazione dei servizi e per le attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.150 milioni per l' anno 1991.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito alla rubrica n. 7 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 1341 (1.1.151.2.01.01) con la denominazione << Rimborso al Ministero del tesoro delle pese sostenute dall' Ufficio stralcio di cui all' articolo 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, delle spese per l' erogazione dei servizi e per le attività già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70 (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.150 milioni per l' anno 1991.
5. Al predetto onere di lire 2.150 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
6. All' onere di lire 2.150 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.
7. Per l' introito dei proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall' erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70, dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - si utilizza al Titolo III - Categoria 3.2. - il capitolo 781 (3.2.6.) con la denominazione << Proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall' erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70 ( rilevanti agli effetti dell' IVA ) >>.
Art. 9
 
1. Per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4767 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione << Spese per l' erogazione agli aventi diritto delle prestazioni relative alle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti soppressi e trasferite alla Regione dall' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. All' onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul medesimo capitolo 4767 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - del più volte citato stato di previsione.
Art. 10
 
1. Gli oneri conseguenti all' applicazione dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 11
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Art. 12
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.