LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 7
 
1. Per le esigenze di cui all' articolo 6 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 2 unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale geometra disegnatore di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità.