LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  04/02/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 4
 
1. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici degli enti soppressi di cui all' articolo 1, ed amministrato dall' Ufficio stralcio di cui all' articolo 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato, a decorrere dal 19 aprile 1990, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge.
2. Il personale già in servizio presso gli ispettorati dell' alimentazione operanti nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, messo a disposizione dell' Amministrazione regionale, ai sensi dell' art. 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, o in posizione di comando presso l' Amministrazione regionale, può essere inquadrato con effetto rispettivamente dalla data della messa a disposizione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondente alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla tabella << B >> allegata alla presente legge.
3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso gli Enti o le Amministrazioni di provenienza.
5. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell' articolo 23, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quello d' inquadramento. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> s' intende il trattamento economico in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza determinato ai sensi della precedente lettera a) detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 e per << stipendio iniziale >> s' intende quello vigente alla data d' inquadramento in base alla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

6. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta alla data d' inquadramento l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente o l' Amministrazione di provenienza determinato ai sensi del comma 5, lettera b).
Note:
1Derogata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 3, L. R. 8/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996