LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Altre norme d' intervento
Art. 44
 
1. Qualora in seguito agli eventi sismici del 1976, per la ricostruzione delle unità immobiliari negli ambiti edilizi di intervento unitari, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si sia reso necessario, per imprescindibili esigenze di natura geologica, realizzare nel territorio del Comune di Vito d' Asio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un muro di sostegno per garantire la sicurezza degli insediamenti abitativi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le relative spese, in via di sanatoria, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. A tal fine il Comune di Vito d' Asio deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della documentazione giustificativa.
3. Per le finalità del presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Vito d' Asio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 45
 
1. Qualora il Comune abbia fatto luogo alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, sulla base della delega conferita dagli interessati ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle aree individuate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, e le unità ricostruite insistano nelle zone di rispetto delle pubbliche strade ed autostrade, ancorché le medesime siano state legittimate precariamente dalla pubblica amministrazione cui compete la tutela delle strade, in deroga al limite di distanza stabilito a protezione del nastro stradale, i titolari delle unità predette hanno facoltà di presentare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda intesa ad ottenere i benefici di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' accoglimento della domanda di contributo è subordinato alla cessione gratuita al Comune delle unità immobiliari ricostruite dal Comune stesso senza l' osservanza delle distanze minime a protezione del nastro stradale.
Art. 46
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere compensi e rimborsi, a erogare contributi e ad assumere spese dirette a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociologico, tecnico, storico, artistico e culturale che presentino interesse per la Regione e che siano attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 47
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, anche in via di sanatoria, le spese connesse all' ampliamento di edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelle ancora da effettuare alla medesima data, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori, è disposto nei confronti del Comune nel cui territorio insiste l' edificio, ancorché la proprietà dello stesso appartenga a soggetto distinto al quale il Comune anticipi o abbia anticipato le relative spese.
3. La domanda presentata utilmente dal soggetto proprietario dell' edificio, ai sensi dell' articolo 109 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è valida agli effetti del rimborso e del finanziamento di cui al presente articolo a favore del Comune.
Art. 48
 
1. Al fine di consentire il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del << Tiro a segno >> con sede in Comune di Osoppo, servizio di interesse locale con finalità sociali di carattere ricreativo, in atto alla data degli eventi sismici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Osoppo.
2. A tal fine il Comune di Osoppo deve presentare apposita domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per l' intervento di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo interpretato da art. 96, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 49
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un finanziamento straordinario per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels, nell' ambito del territorio comunale.
2. A tal fine il Comune di Colloredo di Monte Albano deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la presentazione della domanda è sufficiente che il Comune abbia titolo a ricostruire, ancorché non abbia ancora acquisito la proprietà del sedime interessato dall' intervento.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per l' intervento di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre apertura di credito a favore del Sindaco del Comune di Colloredo di Monte Albano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 50
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, conseguenti agli eventi sismici del 1976, sostenute, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni, anche in assenza di specifica domanda di contributo del titolare dell' immobile, per il recupero statico e funzionale di edifici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché i lavori stessi si siano resi urgenti e necessari a causa di una pericolosa situazione geologica.
2. La domanda per ottenere il rimborso va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1Articolo interpretato da art. 94, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 51
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per carenza di atti relativi al procedimento, conseguono validità mediante l' acquisizione tardiva degli atti stessi.
Art. 52
 
1. Nei casi di rideterminazione in aumento del contributo disposta dal Sindaco in via di autotutela, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per vizi originari di legittimità del provvedimento di concessione, all' importo da concedere a titolo di conguaglio si applica l' indicizzazione vigente alla data di adozione del decreto di rideterminazione del contributo, anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982 n. 2 e modificato dall' articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, nonché nell' articolo 17, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e interpretato autenticamente dall' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e nell' articolo 31, ultimo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come inserito dall' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. I provvedimenti di rideterminazione dei contributi eventualmente assunti in difformità dalle disposizioni del comma 1, sono resi ad esse conformi su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
 
1. I Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti pubblici e privati che siano obbligati a restituire somme indebitamente percepite dalla Segreteria generale straordinaria, per le finalità previste dalle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, hanno facoltà di rateizzare il proprio debito subordinatamente al rilascio dell' autorizzazione da parte della medesima Segreteria generale straordinaria, fino a sei annualità consecutive, senza maggiorazione di interessi e senza prestazione di garanzia.
2. Nella ricorrenza dei casi previsti dall' articolo 24 del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l' autorizzazione di cui al comma 1 tiene luogo della convenzione per la rateizzazione dei debiti fuori bilancio, sempreché il piano di risanamento finanziario non sopravanzi la durata massima stabilita dalla legge.
3. In caso di omesso pagamento di una rata del debito, l' ente autorizzato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l' ammontare residuo della somma dovuta.
Art. 54
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le erogazioni disposte dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate, in difformità dalle istruzioni impartite dalla Segreteria generale straordinaria in ordine alle modalità da seguire per il pagamento delle spese relative ad opere ed interventi pubblici, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché i relativi ordinativi siano stati emessi in assenza di documentazione giustificativa.
2. La sanatoria di cui al presente articolo opera anche se a giustificazione della spesa sia stata allegata al rendiconto la sola quietanza di entrata al bilancio dell' Ente per l' intero importo dell' ordinativo tratto sull' ordine di accreditamento emesso a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, a condizione che il funzionario delegato produca la documentazione comprovante l' intero utilizzo da parte dell' Ente percettore della somma ad esso erogata. In mancanza della predetta documentazione può essere prodotta una dichiarazione del funzionario delegato attestante l' intero utilizzo da parte del percettore delle somme ad esso erogate conformemente alle finalità in base alle quali è stata disposta l' erogazione delle somme medesime.
Art. 55
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo- contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere trattenute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.
2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.
3. Rimane fermo in capo al funzionario delegato l'onere di avviare o proseguire l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/1995
Art. 56
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai criteri di aggiornamento vigenti alla data di emissione del decreto di concessione, sebbene le opere di riparazione assistite dai predetti contributi fossero iniziate prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 30 del 1977 o comunque prima dell' adozione del decreto di concessione del contributo.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difformità dalla disposizione di cui all' articolo 17, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotta dall' articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e interpretata autenticamente dall' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ovvero in difformità dalle disposizioni di cui all' articolo 31, quarto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotte dall' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sempreché abbiano ad oggetto unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, inserite in edifici ad uso misto la cui parte abitativa risulti finanziata con provvedimenti assunti in data anteriore a quelli oggetto di sanatoria.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto di importo.
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 3, L. R. 64/1991
Art. 58
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in seguito a provvedimento favorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che annetteva i richiedenti ai predetti benefici limitatamente all' ammontare dei danni risultanti dal verbale di accertamento, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché siano stati disposti applicando le disposizioni ordinate sotto il Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977.
Art. 59
 
1. I contributi in conto capitale eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei limiti dell' importo risultante dal progetto approvato e cumulativamente nei limiti dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, purché l' importo del contributo erogato sulla base del verbale di accertamento danni sia stato portato in detrazione dall' importo dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 60
 
1. I provvedimenti di concessione di contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate oltre il termine indicato dall' articolo 34 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 61
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore degli eredi che hanno omesso di ripetere la domanda del << de cuius >>, ai sensi dell' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché, alla predetta data, risulti che i medesimi abbiano comunque ripetuto la predetta domanda, ancorché dopo l' erogazione del contributo loro concesso.
2. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979 n. 35, in favore degli eredi dei soggetti proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici deceduti dopo aver presentato la domanda di contributo.
Art. 62
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti rientranti nelle previsioni di cui all' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, i quali, avendo acquistato un alloggio in un edificio, abbiano tuttavia realizzato in corso d' opera più alloggi assistiti da contributo.
Art. 63
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, ma non di quello ricostruito con i suddetti benefici contributivi, sono fatti salvi purché l' immobile realizzato appartenga ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario ovvero a soggetti legati a questo da vincolo di parentela o di affinità.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima delle data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 64
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici ma di quello ricostruito, sono fatti salvi purché l' immobile andato distrutto o demolito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 a uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario o a soggetti legati a questo da un vincolo di parentela o di affinità.
2. Sono fatti salvi altresì i provvedimenti di concessione dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell' articolo 46 della citata legge regionale n. 63 del 1977, in favore dei soggetti di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 65
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del requisito previsto dall' articolo 36, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, purché al tempo dell' emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare di nuova formazione sia stato proprietario di altro alloggio adeguato alle necessità familiari nel Comune di residenza alla data degli eventi sismici o in altri Comuni ad esso limitrofi, intendendosi per adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.
Art. 66
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente disposti ai sensi dell' articolo 51, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che abbiano acquistato per causa di morte la titolarità del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, per effetto di successione non diretta rispetto al titolare del bene alla data del 6 maggio 1976, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 31, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 68
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, in conformità alle previsioni contenute nell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall' articolo 37 della citata legge regionale n. 26 del 1988.
Art. 69
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché l' opera finanziata non rientrasse nella categoria delle opere di pubblica utilità, bensì fra quella delle opere pubbliche non di competenza comunale di cui al combinato disposto dell' articolo 75, comma 1, e dell' articolo 76 della citata legge regionale n. 63 del 1977, sempreché la relativa spesa sia stata posta a carico del capitolo di bilancio pertinente.
Art. 70

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 64/1991 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 48/91.
2Articolo abrogato da art. 133, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 71
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari di unità produttive e/o annessi rustici inseriti in edifici ad uso misto, sulla base di domande utilmente presentate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall' articolo 4 della citata legge regionale n. 55 del 1986 i quali abbiano realizzato in corso d' opera un aumento del numero delle unità immobiliari comprese nell' edificio da essi stabilmente occupato.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2 sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 72
 
1. Sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale, nei limiti della tariffa professionale, compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a professionisti singoli od associati in ordine alla revisione della progettazione delle opere di riparazione degli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, revisione dovuta a circostanze che il progettista non aveva conosciuto o che aveva conosciuto in modo non rispondente alla realtà, ovvero dovuta a carenza di previsione progettuale o a circostanze sopravvenute dopo la consegna del progetto e prima dell' appalto dei lavori o ad altri motivi connessi all' appaltabilità dei lavori medesimi.
2. Sono pure assunti a carico dell' Amministrazione regionale i compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in difetto di competenza o in via di sanatoria, a professionisti singoli od associati, in ordine all' accertamento della avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori in conformità al progetto approvato, ai sensi dell' articolo 18, terzo comma, punto 2), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella stabilita per le prestazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei disciplinari di incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
4. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall' articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di collaudo di cui all' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e modificato dall' articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, conferiti dai Comuni, in difetto di competenza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Gli incarichi di progettazione relativi agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente conferiti dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché non si sia fatto luogo all' esecuzione dei lavori previsti nel progetto.
7. Sono infine fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di consulenza professionale eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in vista dell' emissione del parere tecnico - economico sulle varianti ai progetti esecutivi delle opere di riparazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 4 abrogato implicitamente da art. 5, comma 3, L. R. 64/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 73
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all' articolo 79 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, ancorché disposti in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
Art. 74
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 151, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall' articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, sono estese ai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all' esercizio delle proprie funzioni.
Art. 75
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 49, sono estese ai soggetti che nell' ambito degli uffici di ragioneria svolgono compiti di riscontro amministrativo - contabile dei rendiconti dei funzionari delegati alle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 76
 
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. Sono fissati al 31 dicembre 1991 i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, all' articolo 40, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, all' articolo 49, comma 1 ed all' articolo 50 comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 64/1991
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 25, comma 2, L. R. 37/1993
3Comma 1 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
4Comma 3 abrogato da art. 25, comma 4, L. R. 37/1993