LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 71
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari di unità produttive e/o annessi rustici inseriti in edifici ad uso misto, sulla base di domande utilmente presentate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall' articolo 4 della citata legge regionale n. 55 del 1986 i quali abbiano realizzato in corso d' opera un aumento del numero delle unità immobiliari comprese nell' edificio da essi stabilmente occupato.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2 sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.