LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 56
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai criteri di aggiornamento vigenti alla data di emissione del decreto di concessione, sebbene le opere di riparazione assistite dai predetti contributi fossero iniziate prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 30 del 1977 o comunque prima dell' adozione del decreto di concessione del contributo.
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difformità dalla disposizione di cui all' articolo 17, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotta dall' articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e interpretata autenticamente dall' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ovvero in difformità dalle disposizioni di cui all' articolo 31, quarto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotte dall' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sempreché abbiano ad oggetto unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione, inserite in edifici ad uso misto la cui parte abitativa risulti finanziata con provvedimenti assunti in data anteriore a quelli oggetto di sanatoria.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto di importo.