LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 53
 
1. I Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti pubblici e privati che siano obbligati a restituire somme indebitamente percepite dalla Segreteria generale straordinaria, per le finalità previste dalle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, hanno facoltà di rateizzare il proprio debito subordinatamente al rilascio dell' autorizzazione da parte della medesima Segreteria generale straordinaria, fino a sei annualità consecutive, senza maggiorazione di interessi e senza prestazione di garanzia.
2. Nella ricorrenza dei casi previsti dall' articolo 24 del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l' autorizzazione di cui al comma 1 tiene luogo della convenzione per la rateizzazione dei debiti fuori bilancio, sempreché il piano di risanamento finanziario non sopravanzi la durata massima stabilita dalla legge.
3. In caso di omesso pagamento di una rata del debito, l' ente autorizzato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l' ammontare residuo della somma dovuta.