LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 52
 
1. Nei casi di rideterminazione in aumento del contributo disposta dal Sindaco in via di autotutela, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per vizi originari di legittimità del provvedimento di concessione, all' importo da concedere a titolo di conguaglio si applica l' indicizzazione vigente alla data di adozione del decreto di rideterminazione del contributo, anche in deroga alle disposizioni contenute nell' articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982 n. 2 e modificato dall' articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, nonché nell' articolo 17, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e interpretato autenticamente dall' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e nell' articolo 31, ultimo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come inserito dall' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. I provvedimenti di rideterminazione dei contributi eventualmente assunti in difformità dalle disposizioni del comma 1, sono resi ad esse conformi su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.