LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 50
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, conseguenti agli eventi sismici del 1976, sostenute, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni, anche in assenza di specifica domanda di contributo del titolare dell' immobile, per il recupero statico e funzionale di edifici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché i lavori stessi si siano resi urgenti e necessari a causa di una pericolosa situazione geologica.
2. La domanda per ottenere il rimborso va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1Articolo interpretato da art. 94, comma 1, L. R. 37/1993