LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
1.
L' articolo 46, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l' abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico - sanitaria. >>.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità all' articolo 46, ultimo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.