LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 48
 
1. Al fine di consentire il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del << Tiro a segno >> con sede in Comune di Osoppo, servizio di interesse locale con finalità sociali di carattere ricreativo, in atto alla data degli eventi sismici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Osoppo.
2. A tal fine il Comune di Osoppo deve presentare apposita domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per l' intervento di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo interpretato da art. 96, comma 1, L. R. 37/1993