LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 35
 
1.
Dopo l' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto il seguente:
<< Art. 39 bis
 
1. L' applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell' articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell' intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull' edificio.
2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l' intervento assistito dai benefici non sia ultimato.
3. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 39, nei casi indicati al comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell' intervento. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto o di importo. >>.