LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
1.
Il comma 4 dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:
<< 4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1992, eccetto i casi in cui alla predetta data penda ovvero dopo tale data venga avviato un procedimento inteso ad ottenere i benefici, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, o ad ottenere il trasferimento dei contributi in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.