LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
1. I termini per la presentazione delle domande di rimborso del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono riaperti per novanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati all' articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, e all' articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1985, n. 29.
2. Le domande eventualmente presentate ai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili previsti rispettivamente dal secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, e dall' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1985, n. 29, sono fatte salve agli effetti del rimborso del contributo previsto dall' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
3. I termini fissati a carico dei Comuni dall' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono riaperti per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le richieste dei Comuni eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono fatte salve agli effetti dell' accreditamento delle somme da rimborsare ai soggetti aventi diritto.