LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
 
1. Le domande presentate ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle quali sia stata disposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l' assegnazione di massima del relativo finanziamento, sono fatte valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo ancorché il soggetto richiedente difettasse, alla data degli eventi sismici, del requisito della personalità giuridica e quantunque l' unità immobiliare, pur essendo destinata, alla medesima data, agli usi di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, non lo fosse in modo conforme alle finalità esclusive o preminenti del soggetto proprietario.
2. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico dell' intero edificio in cui è inserita l' unità immobiliare di cui al comma 1.
3. Rimangono fermi tutti gli altri requisiti e condizioni cui, in base alle vigenti disposizioni, è subordinato il finanziamento degli interventi sugli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.