LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
1. In relazione agli interventi di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, all' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e all' articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico anche i maggiori oneri derivanti dagli aumenti d' asta degli appalti conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996