LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata e finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici adibiti prevalentemente agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali risultino parzialmente riparati con i benefici della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L' intervento di recupero è ammesso a finanziamento anche nel caso di destinazione a finalità sociali, di carattere ricreativo o culturale, di vani che, alla data degli eventi sismici, erano destinati ad altro uso, sempreché la porzione di edificio interessata dal mutamento della destinazione d' uso abbia una estensione, in termini di superficie, inferiore a quella adibita alla medesima data agli usi di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.
3. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo solamente i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato utilmente domanda ai sensi dell' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, ancorché la domanda medesima abbia formato oggetto di sanatoria, ai sensi dell' articolo 53 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune nel cui territorio è situato l' edificio interessato dall' intervento.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
6. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i benefici concessi ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977 per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni valevoli per gli interventi sugli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.