LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 6
 
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.
2. I contrassegni devono indicare l' ente emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all' attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell' eventuale autorizzazione.
3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l' uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l' apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l' autorizzazione di cui sono in possesso.
4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l' impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.
5. L'ente emittente verifica periodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l' esibizione della necessaria e recente documentazione.
5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all' articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere il rilascio dell' apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 39/1992
2Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 39/1992
3Comma 1 sostituito da art. 75, comma 6, L. R. 42/1996
4Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
5Parole sostituite al comma 2 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
6Parole sostituite al comma 5 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
7Parole soppresse al comma 5 bis da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
8Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.