LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 5
 
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane.
2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l' autorizzazione sarà rilasciata all' amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa.
3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell' autorizzazione e l' indicazione del percorso autorizzato.
3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l' Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.
3 ter. Qualora l' autorizzazione vanga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all' organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonché ad una o più prescrizioni di cui all' articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
2Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 39/1992 con effetto dalla data indicata nel citato articolo.
3Comma 1 sostituito da art. 75, comma 5, L. R. 42/1996
4Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 75, comma 8, L. R. 42/1996
5Integrata la disciplina del comma 3 ter da art. 75, comma 8, L. R. 42/1996
6Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
7Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.