LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 171
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 19, 26, 43, 67 e 105 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 193.138.196.848 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato nel BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 172
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dall' articolo 20 della presente legge, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnato dallo Stato >> dello stato di previsione precitato.
6. Lo stanziamento del precitato capitolo 8664 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
7. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 30 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione, n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 92 del 27 marzo 1990; nella denominazione del predetto capitolo 8677 dopo la locuzione << religioso >> viene inserita la locuzione << sociale culturale >>.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del decimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, così come inseriti dall' articolo 54 della presente legge, fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.604.568.313 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990; nella denominazione del predetto capitolo 8613, dopo la locuzione << per il ripristino >> viene inserita la locuzione << dei confini e >>.
Art. 173
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 40, comma 3, della presente legge, e dell' articolo 35, sesto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come inserito dall' articolo 63 della presente legge, e dell' articolo 147 della presente legge fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 48 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 49 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 751.460.024 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 174
 
1. Per le finalità previste dagli articoli 70 e 72 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul medesimo capitolo 8621 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 la locuzione << ai Comuni >> viene sostituita dalla locuzione << alle Amministrazioni comunali e provinciali >>.
Art. 175
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.710.088.913 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, così come integrato dall' articolo 80 della presente legge, e gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 81 della presente legge fanno carico al capitolo 8701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 100 milioni corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 176
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è, istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 8716 (1.1.210.3.07.26) con la denominazione << Spese per l' esecuzione di opere tese a rimediare alla non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8716 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8716 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 104, comma 5, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 4.324.296.046 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 177
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 108 fanno carico al capitolo 8652 dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 893.804.898 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, a sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 178
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 109 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8718 (1.1.242.3.08.15) con la denominazione << Rimborso delle spese per l' ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale n. 34 del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8718 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8718 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 179
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 110 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 8719 (1.1.232.3.04.15) con la denominazione << Rimborso ai Comuni delle spese per il ripristino delle destinazioni d' uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8719 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8719 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 180
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 111 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8721 (1.1.232.3.08.15) con la denominazione << Finanziamento al Comune di Meduno per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8721 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8721 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 181
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 112 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8720 (1.1.234.3.08.15) con la denominazione << Finanziamento alla Comunità montana delle Valli del Torre per il ripristino dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici << Villa Solero >> sito in Tarcento, compresi gli interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento dell' edificio stesso >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 600 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8720 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8720 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 182
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 113 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8722 (1.1.242.3.08.07) con la denominazione << Finanziamenti a favore di associazioni per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici da destinare a fini assistenziali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8722 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 183
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 116 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VII - il capitolo 8633 (1.1.163.2.07.26) con la denominazione << Rimborso ai soggetti cessionari delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese per diritti di segreteria e per i rogiti notarili ai contratti di cessione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8633 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8633 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 184
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 118 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione IV - il capitolo 8717 (1.1.210.3.04.15) con la denominazione << Spese per l' acquisizione di un' area e per le opere infrastrutturali necessarie a realizzare la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 250 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8717 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 185
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.