LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 91
 
1. L' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) al comma 1, le parole << lettera c) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere c) e d) >>;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: << 4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>;
d) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<< d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d). >>;
e) al comma 8, dopo le parole << posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi >>, sono aggiunte le seguenti:
<< e, in caso di parità, nella posizione attribuita all' intervento meglio graduato. >>.