LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
1. Qualora l' intervento di ricostruzione sia stato realizzato su terreno altrui, previa costituzione del diritto di superficie vitalizio, ed il titolare di esso deceda prima dell' ultimazione dei lavori, nel rapporto contributivo subentrano i successori, legittimi o testamentari, del titolare deceduto, sempreché gli stessi conseguano la titolarità dell' immobile oggetto d' intervento.
2. In caso contrario, il Comune provvede a certificare lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al successore viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal momento del decesso, il contributo in annualità costanti eventualmente concesso.