LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 85
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 38 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dai contributi previsti al Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato i vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 26 del 1988.
2. Ai fini della determinazione dei contributi, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 068/Pres., qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente al 1 giugno 1978.