LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 83
 
1. Le disposizioni indicate nell' articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore dei successori per causa di morte dei titolari degli edifici alla data degli eventi sismici.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 sono concessi contributi del Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977 per il recupero statico e funzionale dell' unità produttiva destinata ad attività commerciale od artigianale, anche se l' unità abitativa, strutturalmente autonoma rispetto all' unità produttiva, sia stata ricostruita dai loro danti causa con i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
4. Rimangono ferme le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 34 della legge regionale n. 26 del 1988.