LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 75
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d' opera eventualmente rinnovati o prorogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni contenute nel comma 2, dell' articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del 1987, come modificato dal comma 3 del presente articolo, sono assunte a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010