LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 66
 
1. Le disposizioni recate dal terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della citata legge.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. L' articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e l' articolo 64 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono abrogati.