LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 61
 
1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata.
2. I soggetti indicati al comma 1, devono iniziare i lavori assistiti dal contributo regionale nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993