LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 39 ter
1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 60 per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo.
1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale del 60 per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 40/1996
2Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 23, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006
4Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008