LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei successori dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute, dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.