LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 169
 
2. Le disposizioni soppresse a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione relativamente alle istanze presentate, fino ad un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente per il successivo inoltro alla Segreteria generale straordinaria, da parte di soggetti che, alla predetta data, hanno inoltrato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all' emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 48/1991