LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 157
 
1. In via di interpretazione autentica, per le opere eseguite dalla Segreteria generale straordinaria, la data di inizio dei lavori rilevante sotto il profilo urbanistico - edilizio, ai fini del rispetto del termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia, o di quello eventualmente più breve previsto dal regolamento edilizio, è quella del primo verbale di consegna dei lavori previsto dal contratto d' appalto in cui si trova inserito il progetto relativo all' edificio oggetto della concessione edilizia, indipendentemente dall' effettivo inizio dei lavori afferenti il predetto edificio.