LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 123
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano alienato in corso d' opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi consentiti in forza del combinato disposto di cui all' articolo 38 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a titolo di contributo, anche in supero dei parametri di convenienza economica di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e nonostante il difetto di taluni requisiti e condizioni richiesti dal citato articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. Dopo la data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati fino alla entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti, a titolo di finanziamento, entro i limiti del quadro economico, in favore del Comune acquirente per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.