LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 112
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre i finanziamenti necessari per il ripristino dell' immobile residenziale danneggiato dagli eventi sismici, sito in Tarcento, e denominato << Villa Solero >>. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l' edificio, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio, a centro per l' assistenza tecnica, la formazione professionale e, in genere, per la valorizzazione dell' artigianato locale, nonché a sede di iniziative di carattere scientifico e culturale.
2. A tal fine la suddetta Comunità montana deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante della Comunità montana interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.