LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 
1. Qualora uno dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all' articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall' incarico, viene sostituito da un rappresentante del personale designato dalle rappresentanze sindacali.
2. Qualora uno dei rappresentanti dell' Amministrazione regionale in seno al Consiglio di amministrazione del personale o al Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all' articolo 1, cessi o sia cessato, per qualsiasi causa, dall' incarico, viene sostituito, rispettivamente, da un Direttore regionale o da un dipendente designati dalla Giunta regionale.