LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/09/1990
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 
1. Con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il Presidente della Giunta regionale può, limitatamente all' effettuazione di scrutini per singoli profili professionali o gruppi di profili nell' ambito delle qualifiche funzionali, delegare la Presidenza del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione paritetica deliberante ad un Assessore regionale.
Note:
1La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.