LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e del turismo
Art. 77
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
7. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 78
 Operazione di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 79
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> costituiti, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 80
 Centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
5. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 81
 Promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda regionale di promozione turistica un finanziamento straordinario di lire 2.500 milioni per la realizzazione di una campagna promozionale e pubblicitaria di carattere straordinario al di fuori del territorio regionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1990.
3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 82
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 2.000 milioni a decorrere dall' anno 1990 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni a decorrere dall' anno 1991.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 83
 Infrastrutture turistiche
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dalla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Per le finalità previste dagli articoli 18 e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 84
 Strutture per la nautica da diporto
(programma 3.4.5.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1990, autorizza con l' articolo 63 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, viene rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, e del bilancio per l' anno 1990.
2. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 25.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.