LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 57
 Indennità compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 58
 Finanziamenti per interventi
nel settore zootecnico
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dell' articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 59
 Zone vitivinicole DOC
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 29 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 60
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 21.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 21.500 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 61
 Servizi per l' agricoltura
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.