LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore della sanità
Art. 44

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Comma 5 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Comma 5 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Articolo abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 4/2001
Art. 45
 Consultori familiari
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 e dall' articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4495 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 46
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, come modificata ed integrata dall' articolo 10, quarto comma, della legge regionale 17 dicembre 1984, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 47
 Deistituzionalizzazione
dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 3, L. R. 12/1995