LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 30
 Fondo regionale per interventi
di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare il Fondo regionale di rotazione per gli interventi nel settore dell' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1992, per interventi a favore degli ICAP;
b) lire 15.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.900 milioni per l' anno 1990, lire 2.200 milioni per l' anno 1991 e lire 11.700 milioni per l' anno 1992, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale.

2. L' onere di lire 1.000 milioni previsto al comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. L' onere complessivo di lire 15.800 milioni previsto al comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Art. 31
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni, e nell' anno 1991 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 32.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 32
 Recupero edilizio e riqualificazione urbana
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 13, lettere b), c) e d) e dall' articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1990 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.