LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Modalità di ripartizione, erogazione,
impiego e controllo delle assegnazioni
Art. 10
 Ripartizione dei fondi
1. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con l' articolo 6, commi 2 e 3, ai Comuni con l' articolo 7, comma 2, alle Comunità montane con l' articolo 9, commi 2, 3 e 4, e alla Comunità collinare con l' articolo 9, comma 2, ha luogo secondo i parametri di ripartizione determinati con le modalità di cui all' articolo 66, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. La ripartizione dei fondi assegnati alla Province con l' articolo 6, comma 5, ai Comuni con l' articolo 7, comma 3, ai Comuni capoluogo con l' articolo 8, comma 1, ai Comuni di supporto comprensoriale con l' articolo 8, comma 2, viene effettuata con i criteri e le modalità previsti rispettivamente dai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 10, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
3. Ai fini della determinazione della popolazione residente e dell' estensione territoriale dei singoli Comuni si applica il disposto dell' articolo 10, commi 7 e 8, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.
Art. 11
 Modalità di erogazione delle assegnazioni
1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Capo II del presente Titolo - con l' esclusione delle somme menzionate all' articolo 9, comma 6, - si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli enti locali.
Art. 12
 Modalità d' impiego delle assegnazioni
da parte degli enti locali
1. Gli enti destinatari iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 6, 7, 8 e 9 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
2. Le assegnazioni destinate dalle Province e dai Comuni allo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, devono essere utilizzate secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Art. 13
 Controllo sull' impiego
1. L' accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate ai sensi del Capo II del presente Titolo abbia luogo nell' osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 è effettuato dai competenti Comitati nell' esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.