LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 95
 Opere pubbliche
(programma 1.1.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1988 dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, viene ridotto di lire 870 milioni a decorrere dall' anno 1990. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 870 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 880 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. In relazione alla necessità di riallocare a bilancio gli stanziamenti necessari all' esecuzione ed al completamento di opere acquedottistiche e fognarie per il cui finanziamento la Giunta regionale aveva espresso il proprio assentimento antecedentemente al 31 dicembre 1989, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di lire 5.300 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, L. R. 29/1990