LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 90
 Sottoscrizione obbligazioni convertibili
dell' Istituto di Mediocredito
per le piccole e medie imprese
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere obbligazioni emesse dall' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, convertibili in quote di partecipazione al Fondo di dotazione dell' Istituto in ragione di tre obbligazioni per una quota di partecipazione, fino alla concorrenza della spesa di lire 16.000 milioni nell' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 1561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1991 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/1990