LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 82
 Contributi pluriennali
a favore delle strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 2.000 milioni a decorrere dall' anno 1990 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni a decorrere dall' anno 1991.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.