LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 81
 Promozione turistica
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda regionale di promozione turistica un finanziamento straordinario di lire 2.500 milioni per la realizzazione di una campagna promozionale e pubblicitaria di carattere straordinario al di fuori del territorio regionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1990.
3. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 8367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.