LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 61
 Servizi per l' agricoltura
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.