LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 57
 Indennità compensativa
in zone di montagna e svantaggiate
(programma 3.1.2.)
1. Per la concessione dell' indennità compensativa di cui al Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1990 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.