LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 39
 Programmi annuali di esercizio
dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonché per il finanziamento dell' annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 82.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 246.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.