LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 28
 Difesa del patrimonio boschivo
(programma 1.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l' acquisto, l' attivazione e la gestione di una rete di monitoraggio con centraline di rilevamento sul fenomeno delle piogge acide nell' ambito degli interventi per la difesa e la conservazione del patrimonio forestale, previsti dall' articolo 14 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.