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Legge regionale 27 giugno 1990, n. 28

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/06/1990
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 7
 Educazione sanitaria
Formazione del personale
1. Alle finalità di cui all' articolo 1, lettere f), g) ed h), l' Amministrazione regionale provvede secondo le seguenti disposizioni:
a) migliorare l' educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
b) favorire l' educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
c) provvedere alla preparazione ed all' aggiornamento professionale del personale addetto all' organizzazione diabetologica.

2. L' Amministrazione regionale assume, altresì, iniziative per inserire nei programmi di formazione permanente del personale paramedico insegnamenti specificatamente mirati alla diabetologia e alla diabetologia pediatrica.
3. I programmi di formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di base e degli operatori a tutti i livelli devono comprendere anche la preparazione dei pazienti e delle loro famiglie, nonché delle associazioni culturali, ricreative, sportive e delle associazioni di volontariato.
4. L' organizzazione diabetologica deve prevedere l' accesso dei pazienti e dei familiari a momenti educativi concernenti l' autogestione della malattia.
5. Tali iniziative devono coinvolgere tutti gli operatori socio - sanitari ed essere strutturate in fasi di educazione individuale e di gruppo e svolgersi all' interno della struttura sanitaria o ad essa vicino, in collaborazione con le associazioni di volontariato.
6. L' Amministrazione regionale promuove, inoltre, soggiorni educativi - ricreativi per i pazienti diabetici, particolarmente in età evolutiva, al fine di sviluppare la necessaria conoscenza per un più corretto e consapevole approccio alla patologia.
7. Per lo sviluppo delle azioni di educazione sanitaria e formazione del personale è prevista la istituzione del Centro regionale permanente per l' educazione sanitaria e la formazione del personale, nell' ambito del quale sono utilizzate le esperienze acquisite dalle associazioni di volontariato operanti nel campo del diabete.